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281 quesiti trovati
Così le tasse sulla plusvalenza dell'immobile ceduto dalla Sas
Una Sas immobiliare è proprietaria di un immobile (posseduto da oltre 10 anni) originariamente di categoria A/10 e poi trasformato in immobile abitativo. Si chiede se alla plusvalenza relativa alla vendita dell'immobile abitativo possa essere applicata, in capo ai soci della Sas, l'imposta sostitutiva del 26 per cento, tenendo conto che la variazione di destinazione d'uso è intervenuta da meno di 5 anni.
Se si vende il terreno dopo la successione «sostitutiva»
Nel 2023, è stata presentata una dichiarazione di successione, comprendente un terreno il cui valore è stato indicato in 20mila euro. In seguito, è emerso che tale valore non corrispondeva al reale valore venale del bene alla data di apertura della successione. La destinazione urbanistica del terreno è rimasta immutata dal 2023 a oggi e, sulla base di una perizia estimativa, riferita alla data di apertura della successione, il valore venale del terreno risulterebbe pari a circa 200mila euro. Prima della cessione del terreno, s’intende presentare un dichiarazione di successione sostitutiva, rettificando il valore del bene e provvedendo al versamento della maggiore imposta di successione eventualmente dovuta. Si chiede se, ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile, prevista dagli articoli 67 e 68 del Tuir (Dpr 917/1986), il costo fiscalmente riconosciuto debba essere individuato nel valore originariamente indicato nella dichiarazione di successione o nel valore risultante dalla dichiarazione sostitutiva.
Niente tasse sulla plusvalenza grazie a una revoca «ex tunc»
Il 30 aprile 2024, una madre, 59enne, stipula un contratto di mantenimento con i due figli, cedendo loro un appartamento acquistato nel 1995, non prima casa, e riservandosi il diritto di abitazione. Da parte dei figli, non è stata chiesta alcuna agevolazione prima casa. Il contratto di mantenimento avrà i suoi effetti solo dal momento del compimento dei 65 anni da parte della madre. Oggi, il contratto viene revocato ex tunc con atto notarile e, quindi, è come se il contratto del 2024 non fosse mai stato sottoscritto. Poiché, entro la fine del 2026, la madre venderà l’immobile a terzi, ai fini della tassazione della plusvalenza, ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), si tiene conto della data di acquisto originario da parte della stessa, quindi il 1995, considerando il fatto che l’atto del 2024 viene revocato ex tunc, o, nonostante la revoca, il termine quinquennale riparte dal 2024?
Esente la vendita del D/8 costruito da più di 5 anni
Un soggetto privato, che non esercita attività di impresa, è proprietario di un immobile di categoria catastale D/8 e intende venderlo. La plusvalenza derivante da tale cessione è esente da imposizione? In effetti, l'immobile di categoria catastale D/8, appartenendo alla categoria fabbricati, se posseduto da oltre cinque anni da una persona fisica, non imprenditore, non genera una tassazione dell'eventuale plusvalenza generata dalla cessione. Il dubbio sorge per il fatto che, inizialmente, l'immobile era un terreno edificabile, sul quale è stata eseguita la costruzione del D/8 da parte di una società terza, che lo detiene tuttora in affitto. Indipendentemente da chi ha sostenuto le spese, a oggi, tale immobile non è più terreno edificabile, ma fabbricato D/8. Il proprietario, vendendolo dopo cinque anni dall'acquisto del terreno (e dalla "conversione" in D/8), non dovrebbe pagare le tasse sull'eventuale plusvalenza. Si precisa, infine, che il soggetto acquirente è la stessa società, a oggi conduttrice, che, all'epoca, ha edificato l'immobile.
Cessione o permuta della casa: quando non c'è plusvalenza
Nell’ipotesi in cui un contribuente ceda un immobile, comprensivo di giardino pertinenziale, detenuto da oltre cinque anni, a favore di un’impresa edile, che procede alla demolizione del medesimo per la successiva realizzazione di un nuovo fabbricato, si ritiene che tale cessione non generi plusvalenza imponibile, anche qualora il corrispettivo sia significativamente superiore al costo di acquisto. Ciò premesso, si chiede se, nel caso in cui il contribuente opti per una permuta in luogo della cessione, possa ritenersi, in via analogica, parimenti esclusa la formazione di una plusvalenza imponibile.
«Plus» e fisco: l'ampliamento non fa ripartire il quinquennio
Un contribuente ha acquistato un immobile di due vani oltre cinque anni fa. Recentemente, l'edificio è stato demolito e ricostruito, con un rilevante ampliamento volumetrico, passando a sette vani complessivi. Si chiede se la successiva rivendita generi una plusvalenza, tassabile ex articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986). In particolare, si chiede se l'integrale ricostruzione con aumento di cubatura determini la ripartenza del termine quinquennale di possesso e, in caso affermativo, quale sia il momento preciso da cui farlo decorrere.
Il co-usufruttuario che gestisce la casa vacanza ne dichiara il reddito
Sono co-usufruttuario di due immobili. Nel caso in cui venissero gestiti come casa vacanze in forma non imprenditoriale, prevista dalla regione Lombardia, tramite piattaforme on line, chiedo se il relativo reddito qualificabile come reddito diverso ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986) e non come reddito fondiario, come nel caso delle locazioni brevi inferiori ai 30 giorni, debba comunque essere suddiviso tra gli usufruttuari secondo le rispettive quote oppure se debba essere dichiarato esclusivamente dal soggetto che svolge concretamente l’attività di gestione e locazione turistica di casa vacanze.
L’utilizzo occasionale di un appartamento come set
Un soggetto (persona fisica) ha concesso occasionalmente, in uso temporaneo per brevissimo tempo, un proprio immobile (appartamento), come location per uno shooting fotografico, a un soggetto passivo Iva. Nella fattispecie descritta, si configura un'attività i cui ricavi costituiscono redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l, del Dpr 917/1986, Tuir, e vanno assoggettati a ritenuta d'acconto del 20 per cento?
La plusvalenza per la casa che ha fruito del «sismabonus acquisti»
Nel 2024 ho acquistato da un'impresa costruttrice un immobile abitativo con le agevolazioni previste per le case antisismiche ex articolo 16, comma 1-septies, legge 63/2013 (si tratta del cosiddetto "sismabonus acquisti" ordinario al 75 per cento) e ho fruito al contempo dello sconto in fattura applicato dal costruttore ex articolo 121, Dl 34/2020. Non ha mai adibito l'immobile ad abitazione principale e oggi intendo cederlo, prima della scadenza dei 5 anni dall'acquisto, realizzando una plusvalenza. La plusvalenza in questione è da considerarsi derivante da una seconda cessione e ricade nell'articolo 67, comma 1 lettera b) del TUIR come previsto per il super sismabonus acquisti (come da risposta a interpello 137/2025)? In caso affermativo, il costo fiscale dell'immobile ai fini del calcolo della plusvalenza ex articolo 68 del Tuir (Dpr 917/1986) corrisponde anche in questo caso al prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita stipulato nel 2024 con l'impresa costruttrice al lordo dell'agevolazione "sismabonus ordinario" fruita?
Vendita monete d'argento: le plusvalenze sono tassate
Un contribuente - persona fisica, senza partita Iva, non esercente attività d’impresa - detiene alcune monete da 500 lire in argento, usate e circolate, acquistate/ottenute in passato e conservate a titolo personale. In previsione della possibile cessione a terzi (per esempio, a un operatore numismatico o tramite piattaforme online), si chiede di chiarire se la vendita di tali monete possa generare una plusvalenza imponibile ai fini Irpef, e con quale inquadramento normativo (per esempio, redditi diversi). Ai fini della qualificazione come metallo prezioso rilevante fiscalmente, è determinante la finezza dell’argento (per esempio, monete con titolo Ag 835‰) ed esiste una soglia minima (per esempio, 900‰) oltre la quale la cessione rientra nel regime di tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi? La circostanza che le monete siano circolate (e non in confezione fior di conio/da collezione) può incidere sulla qualificazione fiscale dell’operazione? In caso di imponibilità, come si determina la plusvalenza, in assenza di documentazione del costo di acquisto? Infine, la ripetitività delle vendite può far presumere che si tratti di un'attività abituale/commerciale, per cui sarebbe necessario aprire la partita Iva?
Così la plusvalenza da lavori con aliquote diverse dal 110%
In un immobile, sono stati eseguiti interventi agevolati da superbonus, con aliquota del 70 e del 65 per cento, ricorrendo allo sconto in fattura. In caso di vendita, per il calcolo della plusvalenza, le spese da considerare sono al lordo dello sconto o si limitano soltanto alla parte effettivamente pagata dal contribuente?
I criteri per ritenere esente la plusvalenza da lavori
Un contribuente ha acquistato, il 7 aprile 2021, un edificio, con lo scopo di demolirlo e ricostruire una villetta, beneficiando del superbonus. I lavori di demolizione sono iniziati il 25 ottobre 2022 e sono stati terminati il 31 dicembre 2025. A marzo 2026, questo soggetto trasferisce la residenza nella villetta, e l’immobile viene adibito ad abitazione principale. Considerato che l’edificio originario non è mai stato abitato dal contribuente, nemmeno prima della demolizione, si chiede quando sarà possibile vendere la villetta senza che la plusvalenza generata dalla cessione sia assoggettata a imposizione fiscale. In particolare, si chiede se, considerata la specifica esclusione dall’imposizione riguardante gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo di possesso dell’immobile, abbia rilevanza il periodo di realizzazione dei lavori durante i quali l’immobile non poteva essere adibito ad abitazione principale (circa 38 mesi).





