Lavoro e previdenza
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4165 quesiti trovati
La scelta del modello da usare per la previdenza complementare
A seguito della pubblicazione del nuovo modello Tfr3 da parte del ministero del Lavoro in data 4 settembre 2026, che conferma sostanzialmente la bozza precedentemente diffusa per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, si chiede un chiarimento in merito alla successiva modifica della scelta sul Tfr. In particolare, nel caso di un lavoratore neoassunto che, in sede di assunzione, scelga di mantenere il Tfr in azienda e che, successivamente, decida di aderire alla previdenza complementare, quale modulo dev'essere utilizzato per formalizzare tale scelta? Il Tfr3 non sembra prevedere espressamente questa casistica, pur essendo prevista la possibilità di modificare successivamente la scelta a favore della previdenza complementare. È quindi corretto utilizzare la modulistica di adesione predisposta dal fondo pensione, accompagnandola con una dichiarazione del lavoratore relativa alla modifica della precedente scelta? Oppure dev'essere utilizzato ancora il vecchio modello Tfr2?
«Vecchiaia contributiva» ok solo con versamenti post ‘95
Al 21 settembre 2026, l'EcoCert di una donna, nata il 29 ottobre 1966, riporta contributi come lavoratrice dipendente per 13 settimane, nel 1994, e per altre 81 settimane, da luglio 2007 a gennaio 2009. Da settembre 2009 a maggio 2013, poi, la stessa persona ha versato contributi per 195 settimane come titolare di una impresa commerciale. Quindi, la somma ammonta a 289 contributi settimanali, pari a cinque anni più 29 settimane. Questa persona può accedere alla pensione a 71 anni, così da recuperare, almeno in parte, i contributi versati?
Ultra67enni: redditi da lavoro cumulabili con quota 100
Sono un ex lavoratore pubblico (Inpdap) e sono andato in pensione a gennaio 2022, con pensione "quota 100", in cumulo con 42 anni e cinque mesi di contributi. Nel mese di giugno 2026 ho raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni). Se dovessi percepire ,redditi per attività lavorativa svolta dopo tale mese, questi redditi potrebbero essere cumulati con la pensione "quota 100", così come indicato nella circolare Inps 117/2019 e nel documento Inps AP 139? Inoltre, i compensi per prestazioni occasionali di lavoro intellettuale eseguite nel mese di maggio 2026, che sono stati liquidati nel mese di luglio 2026, possono essere cumulati con la pensione "quota 100"?
Contributi datoriali nei Pip a partire dal 31 ottobre 2026
Se passo da un fondo pensione negoziale a un Pip (piano individuale pensionistico), perdo completamente il contributo datoriale? Oppure lo perdo solo per i mesi transitori e poi il datore di lavoro ricomincia a versarlo nel nuovo Pip?
Anche il care giver deve concludere la Naspi prima di accedere all'Ape
Il prossimo anno sarò collocato in Naspi e, nello stesso periodo, maturerò i requisiti per l'Ape (anticipo pensionistico) sociale come caregiver. Chiedo se posso presentare domanda e beneficiare dell'Ape? È chiaro che in tal caso la Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego) decadrebbe. Oppure devo attendere la conclusione della Naspi?
L’indebito si restituisce con il servizio «Naspi-Com»
Una persona ha percepito per due anni, da metà 2022 a metà 2024, la Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) dall’Inps. Durante il periodo in esame, però, questo soggetto ha iniziato un’attività lavorativa da dipendente, presso una società estera con sede in Francia, omettendo di darne comunicazione all’istituto previdenziale italiano. Si chiede quale sia la procedura da seguire per la restituzione spontanea dell’indebita Naspi percepita, e quali siano le penalità da sostenere.
La decisione sul Tfr di chi non è alla prima assunzione
Alla luce della nuova normativa sulla previdenza complementare, in vigore dal 1° luglio 2026, e del nuovo modulo di scelta del trattamento di fine rapporto (Tfr-3), vorrei sapere quale sezione di tale modulo deve compilare un lavoratore assunto dopo il 1° luglio 2026, non di prima assunzione e mai iscritto alla previdenza complementare, che, comunque, vuole iscriversi al fondo di previdenza previsto dal Ccnl fin dall'assunzione.
Compilazione modulo Tfr3 di un neo-aderente a un fondo
Un lavoratore, già dipendente, ha aderito a un fondo pensione cinque giorni dopo l'assunzione - il 3 agosto - da parte di una nuova azienda, con il conferimento del Tfr maturando, quando ancora non aveva ricevuto l'informativa aziendale e il modulo Tfr3. In precedenza, lo stesso soggetto non aveva mai aderito a un altro fondo pensione. A fine agosto l'azienda gli ha consegnato l'informativa e il modello Tfr3; il lavoratore lo ha restituito barrando l'opzione «di avere in essere l'adesione ad una forma pensionistica complementare di tutto o parte del Tfr» e, nella sezione 2, ha espresso la scelta, corrispondente alla lettera C, di «conferire il proprio Tfr in modo esplicito alla seguente forma pensionistica complementare», indicando il fondo pensione scelto. È corretta la compilazione del modulo Tfr3 oppure il lavoratore avrebbe dovuto barrare l'opzione «di non avere in essere l'adesione ad una forma pensionistica complementare di tutto o parte del Tfr» nella prima parte, perché non l'aveva prima di questa assunzione, indicando successivamente, nella sezione 2, il fondo pensione scelto l'8 agosto?
Quali contributi Inps omessi «seguono» l'azienda ceduta
Una Srl intende acquistare l'azienda di una ditta individuale in contabilità semplificata. Il titolare della ditta individuale ha ricevuto cartelle per contributi Inps non pagati, relativi alla gestione commercianti. Tali debiti rientrano fra quelli per i quali l'acquirente è responsabile?
L’individuazione delle ferie post sospensione per malattia
Un’azienda con 14 dipendenti - che applica il Ccnl Industria pelli e cuoio - osserva il periodo di chiusura collettiva di tre settimane nel mese di agosto. In tale periodo un dipendente è risultato assente per malattia. Lo stesso dipendente è rientrato al lavoro a settembre e chiede di poter fruire di tutte le ferie nel mese di dicembre 2026. Il dipendente, a dicembre, avrà maturato 28 giorni lavorativi di ferie. Si chiede se il datore di lavoro è obbligato a concedere almeno tre settimane consecutive al lavoratore in questo caso. In caso affermativo, il datore di lavoro può limitarsi a concedere le tre settimane consecutive, pur avendone il lavoratore maturate oltre cinque? Devono sussistere specifiche ragioni organizzative/produttive per limitare la concessione a sole tre settimane?
L’ingegnere con due attività in gestione separata
Un ingegnere, che svolge attività professionale con partita Iva, è iscritto a Inarcassa, a favore della quale effettua i versamenti dovuti. Acquisito un incarico da amministratore di Srl (e inquadrato come co.co.co), questo soggetto si cancella da Inarcassa e si iscrive (anche per l’attività professionale) alla gestione separata. Per l’attività professionale egli verserà il 26,07 per cento (e non il 24 per cento), perché il contestuale versamento dei contributi da amministratore non è considerato assicurazione presso un’altra forma di previdenza obbligatoria (stessa forma, sempre gestione separata). Per l’incarico da amministratore, considerato che è titolare di partita Iva e che è tenuto a versare il 4% di integrativo Inarcassa, questo soggetto verserà il 24 o il 35,03 per cento (essendo senza altra copertura previdenziale obbligatoria)? La circolare Inps 8/2026, nella tabella riepilogativa delle aliquote per i co.co.co, indica che le aliquote si riferiscono a «soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita Iva». Le locuzioni «forma di previdenza obbligatoria» e «copertura previdenziale obbligatoria» sono da intendere come sinonimi? Il soggetto è considerato in ogni caso (nonostante le due contribuzioni e il 4% a Inarcassa) iscritto in via esclusiva alla gestione separata?
Un nuovo piano formativo se il datore cambia settore
Un'azienda artigiana, del settore Comunicazione, ha assunto un apprendista dal 1° luglio 2026. A seguito della perdita dei requisiti, essa, dal 1° settembre 2026, è passata nel settore Servizi. Riguardo all'apprendista, devono essere modificati il contratto, le durate e il piano formativo sulla base del nuovo Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del settore Servizi, oppure è possibile considerare ancora valido il contratto del 1° luglio?





