Ascensori, quota di subentro secondo la vita dell'impianto
Nella risposta a un quesito sulle corrette modalità di determinazione della quota di subentro di un nuovo condomino nella comproprietà dell'ascensore, in precedenza realizzato da alcuni dei condòmini, è stato precisato come, in base all'articolo 1121 del Codice civile, tale quota debba essere commisurata «non solo all'importo capitale, ma anche alle somme spese per la manutenzione straordinaria, oltre alla rivalutazione monetaria». Inoltre, è stato rilevato che «secondo la giurisprudenza, dalla somma da versare devono essere decurtati eventuali contributi o benefici goduti da chi ha installato l'impianto», comprese eventuali agevolazioni fiscali.Ciò premesso, si chiede se sia parimenti corretto considerare - nel computo della quota di subentro - l'interesse, applicato ai suddetti costi non rivalutati, e il deprezzamento dell'impianto, tenuto del consolidato orientamento della dottrina economico-giuridica, oltre che di pronunce giurisprudenziali.
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