Così l'imposta di registro sull'indennità di occupazione
In caso di risoluzione ipso iure di un contratto di locazione il locatore è tenuto a comunicare tramite il software Rli (Registrazione locazione immobili) l'avvenuta risoluzione entro 30 giorni e a versare l'imposta fissa di registro di 67 euro. Non è infrequente il caso in cui l’immobile non venga rilasciato immediatamente e il conduttore risolto continui comunque a versare il corrispettivo previsto, che il locatore incamera a titolo di ‘indennità di occupazione. In tali fattispecie l’agenzia delle Entrate, con la circolare 43/2007, dispone che «quando l’occupazione avviene come prosecuzione dopo la scadenza del contratto ... e senza che il proprietario abbia messo in atto azioni per rientrare in possesso del bene, le indennità corrisposte possono essere assimilate ai fini fiscali ai contratti di locazione e quindi con l’imposta di registro del 2 per cento» sulle somme incamerata a tale titolo, ma non indica come materialmente ciò possa avvenire, in quanto a seguito dell'avvenuta comunicazione di risoluzione il contratto non risulta più accessibile con il software Rli. Vorrei sapere come procedere in questi casi
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