Divisione con conguaglio, sentenza sempre trascrivibile
In una sentenza di primo grado che riguarda la successione di un immobile, il giudice ha assegnato la proprietà a uno dei tre coeredi, con conguaglio a favore degli altri due. I conguagli sono stati fatti tramite due assicurate/raccomandate con ricevuta di ritorno, contenenti gli assegni bancari intestati all'assegnatario con girata retrostante non trasferibile. A documentare i pagamenti, ci sono inoltre le ricevute originali di spedizione delle raccomandate, le copie delle ricevute di ritorno, le copie degli assegni e le matrici originali degli assegni.La Conservatoria dei registri immobiliari, per procedere con la trascrizione della sentenza, chiede le quietanze liberatorie dei due coeredi, i quali però si rifiutano di rilasciarle. Vorrei sapere se la richiesta della Conservatoria è legittima e, in caso affermativo, se la documentazione descritta è valida al posto delle quietanze liberatorie. Altrimenti, qual è la soluzione per fare la trascrizione in mancanza di queste quietanze?
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