Fatturazione dei servizi di trasporto Livigno-Italia-Italia
Un committente, soggetto passivo con sede in Italia, riceve due fatture non elettroniche da un soggetto passivo (B2b) con sede a Livigno (senza partita Iva) per trasporto merci come segue: - fattura n. 1: 100 euro per trasporto da Livigno (extra Ue) a Italia; - fattura n. 2: 500 euro per trasporto eseguito interamente in Italia (luogo di partenza Italia e luogo di arrivo Italia). Il committente emette due autofatture ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 come segue: - per la fattura n. 1: 100 euro non imponibile, articolo 9 del Dpr 633/72, tipo documento Td17, codice natura operazione N3.4; - per la fattura n. 2: 500 euro inversione contabile, tipo documento Td17, aliquota Iva 22 per cento. Il committente è tenuto a emettere autofattura elettronica tramite sistema di interscambio (Sdi) per entrambe le fatture ricevute, anche per la fattura n. 1 per adempiere agli obblighi di invio dei dati delle fatture transfrontaliere. È corretto il trattamento fiscale prospettato?
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