I cambiamenti per le imprese sociali in forma di società
L'articolo 4 del Dlgs 186/2025 - entrato in vigore il 13 dicembre 2025 - estende l'aliquota Iva del 5% alle prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10, comma 1, del Dpr 633/1972 (decreto Iva), rese dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del Codice civile. Quando fu introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota del 5% per le cooperative sociali e i loro consorzi, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E/2016, chiarì che la nuova disciplina si applicava «alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 1, commi 960, 962 e 963, della legge 28 dicembre 2015, n. 208/2015, di Stabilità per il 2016, ndr)», permanendo, quindi, l'esenzione Iva per i servizi disciplinati da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge in questione. Si chiede se, per analogia, la nuova disciplina possa ritenersi applicabile alle imprese sociali limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 186/2025 oppure se, già dal 13 dicembre 2025, le prestazioni di cui ai citati numeri dell'articolo 10, comma 1, del decreto Iva, rese dalle imprese sociali, siano da assoggettare a Iva al 5 per cento.
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