I paletti alla «rilevanza» del rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale di una società svizzera effettua cessioni di merci (intracomunitarie assimilate) verso il proprio deposito in Francia. Questa operazione è fatturata dal rappresentante fiscale italiano alla posizione Iva francese come non imponibile, ex articolo 41, comma 2, lettera c, del Dl 331/1993, ed è rilevata in Intrastat e nei quadri VP della liquidazione periodica (Lipe). La merce viene successivamente ceduta in Francia - a un soggetto Iva stabilito in Francia - e viene fatturata come non soggetta a Iva, ex articolo 7-bis del Dpr 633/1972. Non è chiaro se tale seconda transazione, essendo il rappresentante fiscale esonerato dall'obbligo di esterometro e di fatturazione elettronica, sia da riportare nel quadro VP della Lipe e nel quadro VE della dichiarazione annuale.
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