IL DIRITTO A DETRARRE SORGE CON L'IMPOSTA ESIGIBILE
Una Spa, nel settore dei rifiuti, dal 2008 ha applicato la tariffa di conferimento. A novembre 2015, la Regione ha approvato una nuova tariffa a consuntivo, con effetto retroattivo dal 2008, in misura inferiore rispetto a quella fatturata. È sorta, quindi, la necessità di rettificare in diminuzione l'imponibile già fatturato.A questo proposito, a seguito di interpello del 30 marzo 2017, l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto applicabile l'articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972 e quindi la legittimità di detrarre l'Iva, relativa alle note di credito da emettere entro il termine biennale di cui all'articolo 19, comma 1, decorrente dalla data in cui il diritto alla detrazione è sorto (dunque, novembre 2015). Tuttavia, prima dell'emissione delle note di credito, è intervenuto l'articolo 2 del Dl 50/2017, che ha modificato tale articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972. Vorrei sapere se la Spa ha conservato il diritto biennale (decorrente dal momento in cui esso è sorto) di detrarre l'Iva sulle note credito ancora da emettere alla data del 24 aprile 2017.
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