Il locale a uso promiscuo usato come deposito di bici e moto
In un condominio di 90 famiglie, c'è un locale - riguardo al quale il regolamento contrattuale prevede l'uso promiscuo - utilizzato come deposito per bici e otto moto. Dopo anni di tale uso promiscuo, l'amministratore a seguito di una verifica per controllare che fosse tutto a norma, ha appreso che il deposito è accatastato come C/2 (cantina) e non come C/6 (garage) e quindi ha interdetto l'uso delle moto, per l'utilizzo improprio, ritenendo necessaria, per il regolare utilizzo, una delibera condominiale per il cambio destinazione d'uso ex articolo 1117-ter del Codice civile. Alcuni condòmini ritengono che, essendo l'uso promiscuo previsto dal regolamento condominiale contrattuale, non sia necessaria l'assemblea per approvare il cambio di destinazione d'uso del locale da C/2 a C/6; altri invece ritengono che l'assemblea sia obbligatoria, in quanto un regolamento contrattuale non può derogare a regole corrette di gestione della cosa. Qual è l'opinione dell'esperto?
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