Il riparto spese dell'ascensore in «comunione parziale»
In presenza di comproprietà di impianto elevatore (ascensore) installato da alcuni condòmini in una sola delle scale del condominio, avendo partecipato alla spesa in base alle quote dei millesimi di proprietà dei partecipanti, con l'esclusione del piano terra e primo piano che non ne fruiscono, è stata determinata la tabella spese ascensore applicata finora per il riparto spese. Tale riparto spese non tiene conto del criterio di riparto delle spese ascensore di cui all'articolo 1124 del Codice ciivile, variato a seguito della riforma del condominio del 2012 (legge 220/2012). Occorre variare il criterio di ripartizione delle spese a causa di “errore di diritto”, che consisterebbe nella mancata applicazione del criterio legale disposto dall'articolo 1124, non contemplando che si tratti di una comunione parziale? Considerato che l'ipotesi di nuova ripartizione con nuova tabella secondo l'articolo 1124 confligge con il secondo comma dell’articolo 1101 del Codice civile, secondo il quale «il concorso dei partecipanti (omissis) è in proporzione delle rispettive quote», come ci si deve comportare?
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