Incremento minimo garantito a quadri del credito 3° livello
L'articolo 90 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito prevede che, «qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000, l’impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 8 dicembre 2007».Nel confronto tra 2° e 3° livello devono concorrere le sole voci tabellari previste dal Ccnl oppure possono essere incluse anche poste attinenti alla contrattazione integrativa aziendale quali, per esempio, ex premi aziendali erogati in unica soluzione nell'anno successivo a quello di competenza?
Quesito con risposta a cura di
Marco Gualtierotti
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