L'attività di sanificazione è esclusa dal reverse charge
La circolare 14/E/2015 precisa che per individuare le prestazioni di pulizia soggette a inversione contabile ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del Tuir (Dpr 917/1986), occorre avere riguardo ai codici Ateco 81.21.00 e 81.22.02 (pulizia generale di edifici e pulizia specializzata di edifici), mentre è escluso dal reverse charge il codice Ateco 81.29.10 (disinfestazione).Si domanda qual è il regime Iva a cui è soggetta l’attività di sanificazione degli ambienti, per la quale non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico, e in particolare se questa attività è da ricondurre alla pulizia specializzata (codice Ateco 81.22.02) con conseguente applicabilità del "reverse charge", oppure se è da ritenere rientrante nel codice Ateco 81.29.10 e dunque va assoggettata a Iva ordinaria.
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