La classe di merito legata a un veicolo confiscato
Vorrei un chiarimento sull’applicazione dell'articolo 8, comma 2, del regolamento Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - 58/2026 (ex provvedimento 72/2018), riguardo alla conservazione della classe di merito di conversione universale (classe di Cu). Il caso riguarda un veicolo oggetto di provvedimento di confisca, condizione che ne determina l'indisponibilità giuridica e l'invendibilità. Per assicurare un nuovo veicolo mantenendo la Cu maturata (classe 1), ho prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il "mancato utilizzo" del mezzo confiscato, come previsto dalla norma che ne permette la portabilità anche senza alienazione. Tuttavia, la compagnia assicuratrice nega il riconoscimento della Cu 1, esigendo l'atto di vendita del bene confiscato, documento impossibile da produrre. Tale condotta sembra ignorare la ratio della semplificazione Ivass, che mira a tutelare l'assicurato in tutti i casi di indisponibilità forzata del veicolo. Si chiede se la prassi della compagnia sia legittima e se l'atto notorio, in presenza di confisca documentata, debba considerarsi prova idonea e sufficiente per l'attivazione del diritto alla conservazione della Cu, superando l'obbligo di alienazione.
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