La locazione di autorimesse è esclusa dall'esenzione Iva
Considerata la natura strumentale dei fabbricati classificabili nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, e dunque anche delle autorimesse (categoria C/6), la legge nazionale consente di applicare il regime di esenzione Iva, ex articolo 10, n. 8, del Dpr 633/1972. La disciplina comunitaria (articolo 135, paragrafo 1, lettera l, della direttiva 2006/112/Ce) si allinea con la legge nazionale, esentando da Iva l’affitto e la locazione di beni immobili, ma escludendo di fatto dall’esenzione le autorimesse, così come precisato nel paragrafo 2 dello stesso articolo 135 (lettera b, riguardante «le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli»). La Corte di giustizia europea, nella sentenza 13 luglio 1989, C-173/88, ha chiarito che la locuzione «aree destinate al parcheggio dei veicoli» dev'essere intesa in senso estensivo, e cioè è riferibile anche alle autorimesse chiuse. Si chiede se è corretto escludere dall’ambito di esenzione Iva, così come previsto dalla legge nazionale, le locazioni di autorimesse da parte di un'immobiliare di gestione (a meno che le stesse non siano strettamente connesse alla locazione di unità abitative).
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