La «portata» della lite di un soggetto esecutato
A seguito di una morosità protrattasi per oltre un semestre, un condominio, proposto ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile, ottiene un'ordinanza di sospensione dei servizi suscettibili di godimento separato (nella fattispecie acqua, antenna tv e citofono) nei confronti di un condomino moroso, poi sottoposto a esecuzione forzata. Nell'ordinanza, le relative spese sono poste a carico della parte soccombente. In base al principio della solidarietà tra aggiudicatario e vecchio condomino per le spese relative all'anno in corso e a quello precedente, le spese dell'ordinanza, che non sono direttamente collegate all'esecuzione (proposta peraltro da terzi), possono essere chieste all'aggiudicatario, quale obbligato in solido?
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