La riduzione del compenso viene sottoposta a limiti
Con il verbale dell'assemblea straordinaria indetta per l'esposizione e le autorizzazioni relative a lavori che possono fruire del superbonus, è stato indicato il compenso dell'amministratore nella misura a suo tempo pattuita, pari al 3 per cento, secondo la riforma del condominio di cui alla legge 220/2012, ed è stata aggiunta una quota di compenso extra pari all'1 per cento. Con una nuova assemblea straordinaria, è stata deliberata la riduzione del compenso al 2,75% ed è stata mantenuta la quota di compenso extra all'1 per cento. A lavori non ancora conclusi, è stata convocata - su istanza dei condòmini -un'assemblea per la revisione, tra le altre cose, del compenso dell'amministratore, in quanto la sua gestione nell'ambito dei lavori del superbonus è stata ritenuta da numerosi condòmini molto carente per quel che riguarda il coordinamento tra i condòmini stessi, l'impresa e il direttore dei lavori. Inoltre, l'amministratore non si sarebbe dimostrato all'altezza della sua funzione precipua, cioè quella di essere punto di riferimento dei condòmini in caso di dubbi, domande e contestazioni. L'amministratore, dal canto suo, ritiene il proprio compenso assolutamente non trattabile. L'assemblea può effettivamente disporre la riduzione del compenso senza l'accettazione da parte dell'amministratore?
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