Le prestazioni occasionali per le norme antiriciclaggio
La definizione di operazione occasionale (in tema di antiriciclaggio) è stabilita dall’articolo 1, comma 2, lettera z, del Dlgs 231/2007, ove si legge: «...operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente». Quali sono le prestazioni intellettuali o commerciali, comprese quelle a esecuzione istantanea, rese in favore del cliente, che costituiscono operazioni occasionali? Si possono avere degli esempi?
Quesito con risposta a cura di
Luigi Ferrajoli
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