Compravendita e locazioni

    Le utenze vanno garantite anche se l'inquilino è moroso

    Un contribuente concede in locazione il suo appartamento, lasciando le utenze di luce, gas e acqua intestate a sé stesso. Nel contratto di locazione è stabilito che il conduttore deve rimborsare al locatore l'importo delle bollette entro la loro scadenza. Il conduttore diventa moroso e il locatore inizia l'iter di sfratto, che sarà piuttosto lungo. Il locatore sa che, se disdice tutte le utenze, commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex articolo 392 del Codice penale. Si chiede tuttavia se, perdurando la morosità del conduttore, il locatore può legittimamente sospendere i pagamenti delle bollette, in modo tale che le società erogatrici dei servizi cessino le forniture e il moroso rimanga senza luce, gas, riscaldamento e acqua. Il locatore è obbligato a pagare le bollette fino a quando l'immobile verrà rilasciato a seguito dell'esecuzione dello sfratto da parte dell'ufficiale giudiziario? Potrà non pagarle solo nel caso in cui dimostri di essere in difficoltà economica a seguito della morosità?

    • Quesito con risposta a cura di

      Matteo Rezzonico

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