Nei fallimenti la transazione è assoggettata a Iva
In qualità di curatore fallimentare, chiedo se un accordo transattivo, avente a oggetto il pagamento da parte dell'amministratore di una determinata somma a titolo di risarcimento, sia assoggettabile a Iva qualora questo accordo preveda la rinuncia da parte del fallimento a esperire azione giudiziale e a costituirsi in un eventuale procedimento penale.Sulla base di quanto esposto, si può ritenere che il pagamento da parte dell'amministratore possa essere considerato corrispettivo di obbligazione di "non fare" e, come tale, assoggettato all'obbligo di fatturazione, a Iva eccetera?
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