Compravendita e locazioni

    Nella divisione dei costi la legge tutela il conduttore

    In un contratto di locazione (4+4), ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, le parti hanno regolamentato così il criterio di ripartizione delle spese condominiali: «Sono a carico dei conduttori tutte le spese risultanti dal bilancio consuntivo per l’unità immobiliare locata. Sono a carico dei locatori le eventuali spese per lavori straordinari deliberati dall’assemblea dei condòmini». Nel bilancio condominiale, sotto la voce «Consuntivo gestione», sono riportate tutte quante le spese riguardanti il condominio, mentre le spese relative all’esecuzione di lavori straordinari, comportanti consistenti impegni economici, deliberati dai condòmini, sono attribuite all’esercizio straordinario. Il criterio di riparto delle spese condominiali indicato nel contratto di locazione è stato contestato dall’inquilino, il quale sostiene che, secondo la giurisprudenza, la ripartizione prevista dall’articolo 9 della legge 392/1978 è tuttora in vigore, per cui le uniche spese accessorie a suo carico sarebbero soltanto quelle elencate nella legge citata. Si chiede di conoscere il parere dell'esperto sulla ammissibilità/legittimità del criterio di riparto indicato nel contratto di locazione.

    • Quesito con risposta a cura di

      Augusto Cirla

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