Regole per la deducibilità dei rifornimenti di carburante
La modifica dell'articolo 164 del Dpr 917/1986 (Tuir), in merito ai rifornimenti di carburante, specifica che la deduzione può avvenire solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili. Nessuna norma però impone che per la deducibilità (Ires/Irpef) del costo sia necessaria la fattura elettronica. È corretto ritenere che i rifornimenti effettuati con carta di credito, ma non accompagnati da fattura elettronica, per quanto indetraibili ai fini Iva siano comunque deducibili ai fini delle imposte dirette?
Quesito con risposta a cura di
Albino Leonardi
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