Rivalutazioni «civilistiche» senza sospensione d’imposta
Nel 2007, una ditta individuale ha effettuato una rivalutazione di un immobile strumentale, a norma del Dl 185/2008, ed è passata in contabilità ordinaria, riportando nel proprio attivo il valore rivalutato dell'immobile, pari a 415.861,81 euro, e accantonando al passivo una riserva da rivalutazione, ex Dl 185/2008, per 340.785,82 euro (il costo storico del bene era di 75.075,99 euro). Non risultano esserci stati versamenti di imposta sostitutiva o versamenti per l'affrancamento della riserva. Civilisticamente, i dati della riserva sono rimasti immutati fino al 2023, anno in cui la ditta è passata in contabilità semplificata, ex articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, avendone i requisiti. Negli anni, gli ammortamenti fiscali dell'immobile sono stati sempre calcolati sul valore storico del bene, e non su quello rivalutato. Non avendo più traccia della riserva e della rivalutazione, se non nel libro cespiti, vorrei sapere se il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata comportava, nel 2023, la tassazione in capo al titolare della ditta dell'importo della riserva, come fosse una distribuzione della stessa. Oppure, avendo riguardato il solo aspetto civilistico, senza alcun vantaggio dal punto di vista fiscale, il passaggio stesso esulava dalla tassazione?
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