Se l’unica impresa individuata ha eseguito lavori difettosi
È insorta una controversia, tra condòmini e amministratore, per accertare la responsabilità nella scelta dell’impresa incaricata di effettuare lavori sulle parti comuni, risultati difettosi. Si chiede se il principio espresso dalla Cassazione penale (n. 3715/2025) - secondo cui il committente deve verificare non solo l’iscrizione alla Camera di commercio ma anche l’effettiva idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, ex articolo 26 del Dlgs 81/2008 - possa essere applicato in sede civile per valutare la diligenza dell’amministratore. Si chiede, inoltre, se esistano pronunce civili che ritengono insufficiente la sola verifica dell’iscrizione alla Camera di commercio per escludere la responsabilità dell’amministratore, e che cosa s’intenda per verifica “sufficiente” ai fini della diligenza nella scelta dell’impresa. La presentazione all’assemblea di una sola impresa, poi scelta, esonera l’amministratore da ulteriori verifiche o questi, per dimostrare la propria diligenza, deve comunque fornire le prove di aver effettuato controlli più approfonditi? In altre parole, quali controlli e accertamenti l’amministratore deve svolgere per adempiere correttamente al dovere di scelta diligente dell’impresa?
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