SPLIT PAYMENT DA APPLICARE SOLO AI PRODOTTI AGRICOLI
La circolare 27/E del 7 novembre 2017 ha ribadito quanto già riportato nella circolare 15/E del 2015, ovvero l'esclusione dall'applicazione dello split payment per i soggetti operanti nel regime speciale agricolo ex articolo 34 del Dpr 633/172. Il nostro commercialista sostiene che questa esclusione vale solo per le vendite di prodotti agricoli, mentre in caso di cessione di altri beni (ad esempio, un terreno) va emessa fattura con scissione dei pagamenti. Trovo che questa interpretazione non sia corretta e che il tipo di regime prevalga sulla natura delle singole operazioni di vendita. Qual è la lettura corretta della norma?
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