Le detrazioni su box pertinenziali ad abitazioni principali
Il nuovo testo dell'articolo 16, comma 1, del DL 63/2013 stabilisce che le detrazioni del 50% per le spese 2025, e del 36% per le spese 2026 e 2027, si applicano se sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La norma, quindi, non citando le pertinenze, non parrebbe consentire l’applicazione delle aliquote più elevate anche per la realizzazione o l’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, di cui alla lettera d dell’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir. Le cose stanno così?
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RIferimento normativo
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