Condominio

    Due condòmini con 1/6 dei millesimi possono far convocare l'assemblea

    L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile autorizza due condòmini, che rappresentino almeno un sesto dei millesimi, a chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria. In un regolamento condominiale contrattuale, riportato negli atti di compravendita, la possibilità di chiedere la convocazione è riconosciuta anche in caso di richiesta inoltrata da tre condòmini, indipendentemente dai millesimi che rappresentano. Si chiede se la norma del regolamento contrattuale prevale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice civile.

    • Quesito con risposta a cura di

      Gaia Martinenghi

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