Due condòmini con 1/6 dei millesimi possono far convocare l'assemblea
L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile autorizza due condòmini, che rappresentino almeno un sesto dei millesimi, a chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria. In un regolamento condominiale contrattuale, riportato negli atti di compravendita, la possibilità di chiedere la convocazione è riconosciuta anche in caso di richiesta inoltrata da tre condòmini, indipendentemente dai millesimi che rappresentano. Si chiede se la norma del regolamento contrattuale prevale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice civile.
Quesito con risposta a cura di
Procedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a49,00€Abbonati







