Tubatura rotta in un alloggio: danni a carico del proprietario
In un condominio con riscaldamento centralizzato e contacalorie individuali, a seguito della rottura delle tubazioni del riscaldamento in un locale di un appartamento di proprietà esclusiva, l'assicurazione copre il danno solo parzialmente, poiché considera le tubazioni stesse obsolete e, quindi, ritiene non accidentale la rottura delle stesse. L'amministratore ritiene che le spese aggiuntive sopportate per il sinistro, anche se inerenti a un locale dell'appartamento di proprietà esclusiva di un condomino, e per i danni causati dall'uscita dell’acqua all'alloggio del piano inferiore, siano da suddividere tra tutti i condòmini della scala o dell'intero edificio, e non da attribuire al singolo condomino proprietario dell'appartamento in cui si è rotta la tubazione. Ma l'articolo 1117 del Codice civile, al n. 3, non fa riferimento al fatto che le diramazioni interne di un appartamento sono di proprietà esclusiva, e non sono parti comuni? In sostanza, chi deve pagare i lavori di riparazione della tubazione, e chi deve sostenere l'onere del risarcimento del danno al piano sottostante?
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