Guardia di finanza; il divieto di rappresentanza decorre dal congedo
Un ex appartenente alla Guardia di finanza, da agosto 2023 a novembre 2024 è stato posto in aspettativa per motivi di salute e nello stesso mese di novembre 2024, è stato collocato direttamente in congedo per raggiunti limiti di età. Considerato che il rapporto d’impiego, interrotto nel mese di agosto 2023, non è stato più ripreso sino al congedo, si chiede, se per il calcolo del periodo di divieto di assistenza e rappresentanza del contribuente ex articolo 63, comma 4, Dpr 600/1973 (due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego), si può considerare anche il precedente periodo di aspettativa.
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