LA RIVENDITA POST-PERMUTA PUÒ CREARE PLUSVALENZA
In sede di separazione coniugale giudiziaria, è stata pattuita la cessione alla moglie della quota (del 50%) dell’abitazione di proprietà del marito, a fronte di un corrispettivo di 300mila euro. A tal fine, la moglie ha ceduto al marito un terreno agricolo (vigneto) ritenuto di pari valore.A distanza di circa un anno, l’ex marito vende il terreno agricolo a un prezzo di 325mila euro: la differenza di valore di 25mila euro costituisce plusvalenza tassabile ex articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/1986? Si noti che il valore "normale" della quota dell’abitazione ceduta all’ex coniuge in sede di separazione è decisamente superiore a 325mila euro: infatti, il valore attribuito di 300mila euro non era liberamente trattabile alla stregua di un normale investimento/disinvestimento.
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