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    PRESTAZIONI PER L'IMMOBILE «ITALIANO» DI UNO SVIZZERO

    Un avvocato italiano, stabilito in Italia, ha prestato attività professionale di assistenza e consulenza in favore di un cittadino svizzero, residente in Svizzera, in relazione alla gestione di un compendio immobiliare sito in Italia, in comproprietà tra il cittadino svizzero e un cittadino italiano residente in Italia, e alla successiva divisione del compendio immobiliare.L'attività di assistenza e consulenza prestata dall'avvocato è soggetta a Iva oppure deve considerarsi esente ex articolo 7-septies, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972? Inoltre, l'attività prestata dal notaio italiano per la redazione dell'atto pubblico di divisione è anch'essa esente da Iva, a norma della citata disposizione normativa, oppure, concernendo la divisione un compendio immobiliare sito in Italia, deve considerarsi "territorialmente" soggetta a Iva, ex articolo 7-quater, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972?

    • Quesito con risposta a cura di

      Stefano Aldovisi

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