Quando il Comune deve attestare il silenzio-assenso
Nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in sanatoria, riconducibili all’articolo 36-bis del Dpr 380/2001, la legge prevede che, decorso il termine senza diniego, si formi il silenzio-assenso. Il problema nasce sul piano pratico: per riuscire a dimostrare a terzi l’avvenuto perfezionamento della sanatoria, e quindi far valere lo stato legittimo dell’immobile, è corretto chiedere al Comune un'attestazione dell’intervenuto silenzio-assenso? Oppure, poiché la pratica non si conclude con un provvedimento espresso, il privato può ottenere soltanto altra documentazione, come una nota protocollata, un estratto dello stato della pratica o copia degli atti, tramite accesso documentale? In particolare, se il Comune sostiene di non poter rilasciare alcuna attestazione, il privato ha comunque diritto a un documento idoneo a provare verso terzi che la sanatoria si è formata per legge e che non risultano ulteriori adempimenti da compiere o somme dovute?
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