Cooperative sociali, così esenzione Irap e «de minimis»
Una cooperativa sociale, operante in Lombardia, storicamente esentata dal pagamento dell'Irap, si trova a gestire la novità introdotta a decorrere dal primo gennaio 2026, che comprende tale agevolazione fiscale nell'ambito del regime degli aiuti de minimis. Dovendo pianificare l'accesso ad altre misure agevolative, ed evitare il superamento del plafond mobile triennale di 300mila euro, si chiedono chiarimenti in merito all'esatta imputazione temporale di questo incentivo. In particolare, si chiede di specificare: - quale sia l'esatta data di concessione dell'agevolazione che verrà inserita nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), in relazione all'esenzione maturata per l'anno d'imposta 2026; - in quale momento la cooperativa sia tenuta a computare e scalare l'importo dell'esenzione Irap dal proprio plafond disponibile nelle autocertificazioni: se già a partire dal 31 dicembre 2026 (chiusura dell'anno d'imposta), o al momento della presentazione della dichiarazione Irap nel 2027, oppure solo nell'anno dell'effettiva iscrizione del beneficio sul portale Rna da parte delle autorità competenti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del Dm Sviluppo economico 115/2017.
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