Redditi diversi

    Niente tasse sulla plusvalenza grazie a una revoca «ex tunc»

    Il 30 aprile 2024, una madre, 59enne, stipula un contratto di mantenimento con i due figli, cedendo loro un appartamento acquistato nel 1995, non prima casa, e riservandosi il diritto di abitazione. Da parte dei figli, non è stata chiesta alcuna agevolazione prima casa. Il contratto di mantenimento avrà i suoi effetti solo dal momento del compimento dei 65 anni da parte della madre. Oggi, il contratto viene revocato ex tunc con atto notarile e, quindi, è come se il contratto del 2024 non fosse mai stato sottoscritto. Poiché, entro la fine del 2026, la madre venderà l’immobile a terzi, ai fini della tassazione della plusvalenza, ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), si tiene conto della data di acquisto originario da parte della stessa, quindi il 1995, considerando il fatto che l’atto del 2024 viene revocato ex tunc, o, nonostante la revoca, il termine quinquennale riparte dal 2024?

    • Quesito con risposta a cura di

      Attilio Calvano

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