Non è prevista detassazione per gli indennizzi dall’Inps
Riguardo alla detassazione degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, l'agenzia delle Entrate chiarisce che «sono inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro» (circolare 2/E/2026). Da ciò si sottintende che gli arretrati dei mesi precedenti non debbano essere calcolati, per la detassazione, per l'intero importo mensile, ma vadano rapportati per la sola parte integrata dall'azienda e, quindi, decurtati della parte indennizzata dagli istituti per gli eventi di malattia, maternità e infortuni. Per le somme relative alle giornate interessate dagli eventi totalmente indennizzati dall'Inps, quali permessi giornalieri per legge 104/1992, congedi straordinari ex Dl 151/2001, permessi per la donazione del sangue, non essendoci specifica menzione nella citata circolare dell'agenzia delle Entrate, quale regola vige riguardo alla parte detassabile?
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