Se l'impatriato presta lavoro temporaneamente all'estero
In base all'articolo 16, comma 1, lettera a, del Dlgs 147/2015, per non decadere dal beneficio, il lavoratore impatriato deve rimanere almeno due anni in Italia. La durata del beneficio è di cinque periodi d'imposta, prorogabile di altri cinque, a determinate condizioni. Un soggetto rientra in Italia nel 2023 e vi lavora nel 2023, 2024 e 2025, consolidando, quindi, il diritto al beneficio. Nel 2025, egli resta disoccupato. Nel 2026, poi, vista la mancanza di lavoro in Italia, decide di accettare un lavoro in Polonia, per cinque mesi (periodo inferiore a 183 giorni), ragion per cui vivrà e lavorerà all'estero da agosto a dicembre 2026. Rientrando in Italia subito dopo, questo soggetto potrà continuare a beneficiare del medesimo regime per gli impatriati, relativamente ad altri futuri rapporti di lavoro in Italia?
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