Tfr e Fondo di garanzia Inps se l'azienda è in liquidazione
Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 47 della legge 428/1990 consente di derogare, con accordo sindacale, al secondo comma dell'articolo 2112 del Codice civile, inerente alla responsabilità solidale, laddove oggetto dell'acquisto sia un ramo di azienda, o l'azienda nel suo complesso, sottoposta a liquidazione giudiziale. Si prevede espressamente che in tali casi la data di trasferimento equivalga alla data di cessazione e permetta così l'intervento del Fondo di garanzia Inps, a favore di lavoratori che potranno esigere il Tfr maturato sulla società in liquidazione giudiziale. Il Tfr, infatti, in deroga al citato articolo 2112, non passa all'acquirente, che dunque non assume l'obbligazione ope legis. Operativamente, però, le sedi Inps, non vedendo la cessazione del rapporto, respingono le richieste di intervento del Fondo di garanzia. Pertanto, ci si chiede se in tale situazione sia corretto compilare un modello VarDatori con indicazione del codice 2T in Uniemens, come avviene per un normale trasferimento di azienda, o se invece sia opportuno risolvere i rapporti di lavoro della società in liquidazione giudiziale (risoluzioni consensuali) e assumere ex novo i lavoratori da parte della società acquirente.
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